Introduzione al più recente Sistema di controllo delle importazioni dell'UE e modalità di gestione.
Informazioni sulla normativa ICS2
L'ICS2 è una nuova versione dell'originale Sistema di controllo delle importazioni dell'UE e prevede nuovi requisiti per i trasportatori che spediscono merci nell'UE via mare, su strada o su rotaia. L'ICS2 è un sistema informatico di sicurezza pre-arrivo creato per elaborare le informazioni sul carico, supportare la valutazione del rischio e rafforzare la sicurezza alle frontiere dell'UE.
Guarda il nostro webinar su come preparare la tua azienda per la conformità al sistema ICS2
Con l'imminente scadenza per il nuovo Import Control System (ICS2) dell'UE a dicembre 2024, abbiamo ospitato un webinar per aiutarti a preparare la tua azienda. Il webinar riguarda tutto ciò che devi sapere su ICS2, tra cui le principali scadenze, i requisiti e come possiamo supportarti nella gestione dei requisiti.
In qualità di trasportatori che spediscono merci nell'UE, l'ICS2 richiede di fornire ulteriori informazioni sulla spedizione tramite una ENS e di trasmetterle alle autorità attraverso il sistema Shared Trader Interface (STI) dell'UE prima dell'arrivo al confine. Dopo aver valutato le informazioni, le autorità autorizzeranno l'ingresso del carico, richiederanno ulteriori informazioni o negheranno l'ingresso nell'UE.
I modi in cui DFDS può assistervi
Single filing
Con il nostro servizio di single filing, ci fornite i dettagli del carico e i dati principali. Noi creiamo e inviamo la documentazione ICS2 completa alle autorità dell'UE. Optare per il single filing significa che non dovete configurare un sistema informatico per connettervi al sistema STI dell'UE. Dovete solo assicurarvi che i dati siano esatti e che ci vengano inviati in tempo.
Multiple filing
Con il nostro servizio di multiple filing, noi presentiamo i dati principali mentre voi dovete presentare tutti i dettagli del carico direttamente al sistema Shared Trader Interface (STI) dell'UE. Optare per il multiple filing significa che siete responsabili della configurazione di un sistema di connessione al sistema STI dell'UE, che vi consentirà di inviare i dati del carico direttamente alle autorità dell'UE.
Tipo di dichiarazione: single filing
Luogo di accettazione (UNLOCODE o città e paese)
Luogo di consegna (UNLOCODE o città e paese)
Indirizzo dell'acquirente
Indirizzo del venditore
Codice HS
"Sub cargo" opzionale (più codici H/S con lo stesso acquirente e venditore)
Numero ONU (per carichi pericolosi)
Tipo di dichiarazione: multiple filing
Luogo di accettazione (UNLOCODE o città e paese)
Luogo di consegna (UNLOCODE o città e paese)
Codice H/S
"Sub cargo" opzionale (più codici H/S con lo stesso acquirente e venditore)
Numero ONU (per carichi pericolosi)
Tempistiche dell'ICS2
I vettori marittimi devono collegarsi al sistema ICS2 tra il 3 giugno e il 4 dicembre 2024
- DFDS Ferry Division prevede di andare a regime il 25 novembre 2024
I depositanti di case marittime devono collegarsi al sistema tra il 4 dicembre2024 e il 1° aprile 2025
I vettori stradali e ferroviari devono collegarsi al sistema tra aprile e settembre 2025; sono comprese le operazioni di traghettamento attraverso la Manica, lo Stretto di Gibilterra e le rotte mediterranee verso la Francia.
Domande frequenti sull'ICS2
L'ICS2 è una versione aggiornata dell'originale Sistema di controllo delle importazioni (ICS) dell'UE. Si tratta di un sistema di sicurezza informatica pre-arrivo che supporta:
Presentazione delle Dichiarazioni sommarie di entrata (ENS)
Analisi di sicurezza da parte delle autorità doganali
Arrivo dei mezzi di trasporto
Presentazione delle merci alle autorità doganali e controllo delle merci da parte delle dogane, se necessario.
L'ICS2 non è un sistema doganale di importazione e non viene utilizzato per elaborare le dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica.
L'ICS2 mira a proteggere i confini dell'UE e i suoi cittadini raccogliendo dati su tutte le merci che entrano nell'UE prima del loro arrivo. Le informazioni anticipate sul carico e l'analisi dei rischi consentiranno di individuare tempestivamente le minacce, facilitando l'intervento delle autorità doganali laddove necessario.
L'ICS2 serve a notificare prima dell'arrivo i rischi per la sicurezza, che devono essere trasmessi al sistema Shared Trader Interface dell'UE. Le dichiarazioni doganali, tuttavia, devono ancora essere presentate direttamente alle autorità doganali locali nell'ambito dei rispettivi sistemi doganali.
L'ICS2 introduce nuove norme per il trasporto merci via mare, su strada, su rotaia e per via aerea. Anche i servizi di break bulk, espressi e postali saranno soggetti alla normativa ICS2.
La scelta del metodo single filing con DFDS non comporta la necessità di configurare un'interfaccia di collegamento con il sistema STI dell'UE. È sufficiente verificare che i dati siano accurati e inviarli a noi nei tempi stabiliti.
Nuovi campi per single filing:
Tipo di dichiarazione: single filing
Luogo di accettazione (UNLOCODE o città e paese)
Luogo di consegna (UNLOCODE o città e paese)
Indirizzo dell'acquirente
Indirizzo del venditore
Codice HS
"Sub cargo" opzionale (più codici H/S con lo stesso acquirente e venditore)
Numero ONU (per carichi pericolosi)
La scelta del metodo multiple filing con DFDS comporta la responsabilità di configurare un'interfaccia di collegamento con il sistema STI dell'UE, che consente di inviare i dati del carico direttamente alle autorità UE.
Nuovi campi per multiple filing:
Tipo di dichiarazione: multiple filing
Luogo di accettazione (UNLOCODE o città e paese)
Luogo di consegna (UNLOCODE o città e paese)
Codice H/S
"Sub cargo" opzionale (più codici H/S con lo stesso acquirente e venditore)
Numero ONU (per carichi pericolosi)
L'ICS2 si applica a tutte le merci provenienti da un Paese terzo e destinate o in transito in tutti i Paesi europei, comprese Norvegia, Svizzera e Irlanda del Nord.
L'introduzione dell'ICS2 avverrà gradualmente, con l'entrata in vigore della normativa al momento dell'integrazione nel sistema:
I vettori marittimi devono collegarsi al sistema ICS2 tra il 3 giugno e il 4 dicembre 2024
- DFDS Ferry Division prevede di andare a regime il 25 novembre 2024
I depositanti di case marittime devono collegarsi al sistema tra il 4 dicembre2024 e il 1° aprile 2025
I vettori stradali e ferroviari devono collegarsi al sistema tra aprile e settembre 2025; sono comprese le operazioni di traghettamento attraverso la Manica, lo Stretto di Gibilterra e le rotte mediterranee verso la Francia.
L'implementazione dell'ICS2 significa che dovrete presentare alle autorità dell'UE una gamma più ampia di informazioni tramite una ENS prima che le vostre spedizioni arrivino al confine. La presentazione delle ENS avverrà tramite l'ICS2. Ciò significa che dovrete configurare un sistema per connettervi al sistema Shared Trader Interface (STI) dell'UE, oppure dovrete fornire i dati delle ENS a una terza parte che sia connessa al sistema e possa inviarli per vostro conto.
Il vostro carico può essere respinto alla frontiera dell'UE se la dichiarazione ENS non viene presentata in tempo utile o se le informazioni sul carico fornite sono inesatte. Il carico e la dichiarazione ENS saranno oggetto di ispezione con la possibilità di sanzioni.
Grazie alla connessione al sistema Shared Trader Interface (STI) dell'UE, offriamo soluzioni di single filing e multiple filing per garantire che la vostra dichiarazione ENS avvenga in conformità con i requisiti ICS2.
Che cos'è il single filing?
Con il nostro servizio di single filing, creiamo e inviamo l'intera documentazione ICS2 alle autorità dell'UE. Siete solo responsabili di fornirci i dettagli del carico (dati interni) e i dati principali, di assicurarvi che siano esatti e che ci vengano inviati in tempo.
Che cos'è il multiple filing?
Per utilizzare il nostro servizio di multiple filing, dovete disporre di una connessione al sistema Shared Trader Interface (STI) dell'UE. I dati principali saranno trasmessi alle autorità dell'UE tramite il sistema STI. A tempo debito, dovrete presentare i dati a livello domestico direttamente al sistema STI dell'UE.
La presentazione dell'ENS sui veicoli accompagnati da conducente è responsabilità del conducente/della compagnia di trasporti. DFDS offre la presentazione come servizio di intermediazione.
Se ci viene richiesto di presentare la dichiarazione, avremo bisogno di tutti i dettagli per il single filing nella prenotazione*.
Se si sceglie di effettuare personalmente la presentazione, è necessario fornire l'MRN dell'ESN.
*Per le rotte olandesi (verso Rotterdam e Amsterdam), DFDS è legalmente obbligata a inviare i dati dell'ENS, pertanto l'unica opzione è il single filing e devono essere forniti tutti i dati ICS2.
Se scegli il multiple filing o di presentare le tue dichiarazioni per le unità accompagnate da conducente, è tua responsabilità provvedere tempestivamente alla presentazione.
Per il trasporto marittimo a corto raggio, comprese tutte le rotte DFDS, le dichiarazioni ENS devono essere presentate tramite il sistema EU Shared Trader Interface almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto dell'UE.
Il sistema di prenotazione, MyFreight 2, sarà aggiornato in base alle nuove normative ICS2 . Le modifiche garantiscono la conformità ai requisiti doganali aggiornati e introducono nuovi campi da compilare durante la procedura di prenotazione.
Segui questa guida per saperne di più su come fornire le informazioni richieste tramite MyFreight 2.
Ecco i campi principali da compilare:
Linea di "Cargo": identificata dai dati univoci di venditore e acquirente.
Linea di "Sub-cargo": identificata dai codici HS univoci associati a informazioni più dettagliate sul carico.
Campo codice HS: in virtù delle norme ICS2, ora obbligatorio specificare codici HS accurati per tutti gli articoli trasportati, al fine di assicurare un corretto sdoganamento e un commercio internazionale più fluido.
Questi nuovi campi miglioreranno l'accuratezza dei dati e contribuiranno a soddisfare i requisiti normativi. Tutti gli utenti sono invitati a prendere visione del sistema aggiornato per evitare ritardi o problemi con le spedizioni.
Rotte interessate dalla normativa ICS2
Tutte le rotte tra i porti dell'UE e i porti non UE sono soggette alla normativa ICS2.