Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE

The EU Emissions Trading System from 2024

Regolamenti sul trasporto marittimo nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE

Con il Piano per gli obiettivi climatici 2030, la Commissione si è posta l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Sebbene il trasporto marittimo svolga un ruolo essenziale nell'economia dell'UE e sia una delle modalità di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico, a livello europeo rappresenta il 3-4% delle emissioni totali di CO2. Al fine di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra (GHG) prodotte dal trasporto marittimo internazionale, l'UE ha attuato una serie di regolamenti legislativi.

Cosa significa l'ETS per le compagnie di navigazione?  A partire dal 2024, le compagnie di navigazione che operano tra i porti dell'UE/SEE dovranno pagare delle quote annuali UE (EUA) per le emissioni di gas a effetto serra (GHG). Le emissioni saranno comunicate e verificate dal monitoraggio dell'UE, che nel tempo coprirà un maggior numero di tipi di emissioni, tipologie di navi e dimensioni.

Qual è l'obiettivo dell'inserimento del trasporto marittimo nel Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE?   Il Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) mira a creare un incentivo finanziario per le compagnie di navigazione affinché riducano le proprie emissioni di gas serra, in linea con l'obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 - un'economia con emissioni nette di gas serra pari a zero.

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Ambito e fasi di intervento

Navi L'ETS riguarderà le navi commerciali che trasportano merci o passeggeri* al di sopra delle 5.000 tonnellate di stazza lorda (GT). 

Rotte L'ETS coprirà il 100% delle emissioni sulle tratte tra porti UE/SEE e il 50% delle emissioni sulle tratte tra un porto UE/SEE e un porto non UE/SEE. 

*Il costo dell'ETS sarà suddiviso tra trasporto merci e passeggeri.

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Cosa comporta l'ETS per i nostri clienti

I costi di conformità all'ETS sono rilevanti e avranno un impatto sulle nostre operazioni, sui costi e sugli accordi contrattuali. 

Come per le regolamentazioni passate, introdurremo un sovrapprezzo, per coprire i maggiori costi implementati dall'UE. I clienti saranno quindi interessati da una maggiorazione specifica a partire dal 1° gennaio 2024. 

Quali sono le novità per il 2025? Nel 2025, l'ETS coprirà il 70% delle emissioni del trasporto marittimo e incorporerà i costi per la conformità al regolamento FuelEU Maritime.

Il surcharge ETS continuerà a essere adeguato mensilmente, in funzione dei volumi di trasporto merci previsti e delle emissioni per ciascuna tratta.

Aerial shot, ship sailing at sea

Regolamento FuelEU Maritime e collegamento con l'ETS

Il regolamento FuelEU Maritime (FEUM) è complementare all'EU ETS che mira a ridurre le emissioni di gas serra nel settore del trasporto marittimo, stabilendo limiti massimi all'intensità annuale di gas serra prodotti dall'energia utilizzata da una nave.

I limiti aumenteranno nel tempo, passando da una riduzione dell'intensità dei gas serra del 2% nel 2025 a un massimo dell'80% entro il 2050. Questo per stimolare e riflettere i progressi tecnologici previsti e la maggiore produzione di carburanti rinnovabili e a basso contenuto di carbonio. Le nuove norme introducono anche un ulteriore requisito di emissioni zero per le navi all'ormeggio, imponendo l'uso di alimentazione elettrica a terra (OPS) o di tecnologie alternative a zero emissioni nei porti.

Come l'ETS, il FEUM trova applicazione per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate che fanno scalo nei porti del SEE, indipendentemente dalla bandiera battuta (UE/non UE). Il FEUM riguarderà:

  • il 100% dell'energia utilizzata dalle navi che attraccano in un porto UE/SEE per viaggi all'interno dell'UE/SEE (intra-UE);

  • il 50% dell'energia utilizzata nei viaggi da o verso i porti dell'UE (extra-UE/SEE);

  • il 100% dell'energia utilizzata quando le navi sono ormeggiate nei porti dell'UE/SEE.

In base al regolamento FEUM, le navi potranno mettere in comune il loro bilancio di conformità con una o più altre navi. In questo scenario, sarà il bilancio cumulativo a dover rispettare i limiti di intensità dei gas serra in media, anziché ogni singola nave.

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Domande frequenti sull'ETS

Con l'insetting diretto o indiretto i nostri clienti possono ottenere riduzioni concrete di CO2 equivalente. Le riduzioni delle emissioni di carbonio sono generate nella nostra rete di trasporto, ovvero grazie all'uso di carburanti a basse emissioni sulle nostre navi.

  • DFDS può offrire fino all'86% di riduzione delle emissioni di CO2 equivalente WtW (grazie al biocarburante certificato ISCC/RSB) rispetto ai combustibili pesanti (HFO).

  • DFDS rinuncia a tutti o a parte dei costi ETS relativi al trasporto marittimo, in funzione della percentuale di riduzione delle emissioni ottenuta con l'insetting.

  • Il processo di riduzione delle emissioni viene controllato da un ente esterno indipendente.

Esplora le nostre soluzioni

Ottimizziamo costantemente le operazioni delle nostre navi, tra cui adeguamento della velocità, semplificazione delle programmazioni, riduzione dei tempi delle tempistiche nei terminal e aggiornamenti tecnici. Nel 2024, abbiamo ridotto del 5% le emissioni di anidride carbonica tank-to-wake in tutta la nostra rete di spedizione marittima di merci. Il nostro programma Vessels of Tomorrow è una parte fondamentale della nostra nuova strategia. Entro il 2030, puntiamo ad avere in funzione due navi alimentate a metanolo, due elettriche e due alimentate ad ammoniaca.

A partire dal 1° gennaio 2024, le compagnie di navigazione monitoreranno le emissioni in conformità con il piano di monitoraggio riveduto che dovrà essere valutato dai verificatori e approvato dall'autorità di amministrazione.

Una volta all'anno, le compagnie di navigazione dovranno presentare un rapporto sulle emissioni per ciascuna delle navi sotto la propria responsabilità, nonché un rapporto sulle emissioni a livello aziendale. Tutti i rapporti sulle emissioni a livello di nave e di compagnia devono essere verificati da un verificatore accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Una volta che i dati aggregati sulle emissioni a livello aziendale sono stati verificati e presentati all'autorità di amministrazione, le compagnie di navigazione devono restituire il numero equivalente di quote nel registro dell'Unione entro il 30 settembre dello stesso anno.

No. Le compagnie di navigazione dovranno restituire (utilizzare) le quote UE (EUA) corrispondenti alla quantità di dati aggregati sulle emissioni a livello aziendale da comunicare ai sensi della Direttiva ETS dell'UE. I crediti o certificati di carbonio non possono essere utilizzati ai fini della conformità all'ETS dell'UE.

Le compagnie di navigazione che rientrano nel sistema ETS dell'UE devono avere un piano di monitoraggio approvato per il controllo e la comunicazione delle emissioni annuali. Ogni anno, le compagnie devono presentare un rapporto sulle emissioni per ciascuna delle navi sotto la propria responsabilità, nonché un rapporto sulle emissioni a livello aziendale (aggregando i dati delle navi da comunicare ai fini del sistema ETS).

I dati di un determinato anno devono essere verificati dalle compagnie di navigazione che rientrano nel sistema ETS dell'UE. Le compagnie di navigazione sono inoltre tenute ad avere un piano di monitoraggio approvato per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni annuali. Ogni anno, le compagnie devono presentare un rapporto sulle emissioni per ciascuna delle navi sotto la propria responsabilità, nonché un rapporto sulle emissioni a livello aziendale (aggregando i dati delle navi da comunicare ai fini del sistema ETS). I dati di un determinato anno devono essere verificati da un verificatore accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo (o entro il 28 febbraio se richiesto dall'autorità di amministrazione). Una volta verificati, le compagnie devono restituire (utilizzare) il numero equivalente di quote entro il 30 settembre dello stesso anno.

Le compagnie di navigazione sono soggette agli obblighi previsti dal regolamento MRV dal 2018. I dati devono essere comunicati attraverso THETIS-MRV, una piattaforma gestita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) che consente, tra gli altri vantaggi, la pubblicazione di dati affidabili sulle emissioni delle navi.

Il sistema ETS riveduto prevede un sostegno specifico per accelerare la decarbonizzazione del settore marittimo attraverso il Fondo per l'innovazione. Il Fondo per l'innovazione potrebbe sostenere un'ampia gamma di progetti e soluzioni innovative nel settore marittimo, nell'intero settore e su larga scala, anche in relazione alla produzione e all'adozione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Oltre al Fondo per l'innovazione, tutti i proventi delle aste attribuiti agli Stati membri dell'UE devono essere utilizzati per scopi legati al clima; l'elenco di tali scopi è stato ampliato per includere esplicitamente le misure di decarbonizzazione del settore marittimo. L'elenco comprende anche il finanziamento dell'azione per il clima nei Paesi terzi vulnerabili, compreso l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

Il nostro modello ETS si basa su una tariffa per metro di corsia, poiché vendiamo la nostra capacità sulla base dei metri di corsia. L'impatto sul nostro consumo e quindi sulle nostre emissioni di peso è insignificante. Il fatto che l'ultimo trailer di una nave piena sia vuoto o caricato con la massima capacità di peso non cambia il consumo di bunker a un livello che possiamo anche solo misurare.

DFDS ha deciso di attenersi allo standard industriale per le attività RoRo, che attualmente prevede una tariffa per metro di corsia.